Ai fini del raggiungimento della prova del concerto rilevante ai sensi dell’art. 101-bis t.u.f. non è sufficiente la constatazione di una mera condotta convergente dei pretesi soci concertanti, ma la piena prova di un accordo, condivisibilmente da intendersi come contratto ai sensi dell’art. 1325 c.c. (nella specie venivano dedotti reciproci rapporti partecipativi, lo stabile finanziamento da parte di un socio a favore di un altro socio, la prestazione di consulenze).