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Tribunale di Milano, 16 Giugno 2014

Invalidità della clausola negoziale di rinuncia della società all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori

Tribunale di Milano, 16 Giugno 2014
Invalidità della clausola negoziale di rinuncia della società all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori

Gli amministratori sono responsabili del pregiudizio economico subito dalla società per le operazioni concluse in conflitto d’interessi.

Il principio di insindacabilità ex post delle scelte gestorie trova il proprio limite nel rispetto da parte degli amministratori dei vincoli statutari e di legge e della diligenza richiesta nel perseguimento dell’interesse sociale.

E’ nulla la clausola negoziale con cui la società si impegna preventivamente a non esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, perché elusiva delle forme prescritte dall’art. 2393 c.c. per il valido esercizio del diritto alla rinuncia o alla transazione dell’azione (delibera assembleare con oggetto adeguatamente determinato, soggetta a rituale trascrizione sul relativo libro obbligatorio ed eventualmente oggetto di puntuale illustrazione in sede di documenti di bilancio).

La delibera assembleare costituisce modo formale e inderogabile di espressione della volontà della società, di cui non sono ammessi equipollenti.

Perché si possa parlare di delibera extra-assembleare è necessario che la stessa sia assunta dai soci come organo sociale e non come soggetti singoli  (nella specie, non è stata considerata delibera extra-assembleare la sottoscrizione di un atto negoziale da parte dei futuri soci della società).

Il fondo comune d’investimento non costituisce soggetto giuridico diverso dalla società di gestione del risparmio, di cui rappresenta un mero “patrimonio separato”.

E’ inammissibile la produzione in corso di CTU di documenti estratti dalla propria contabilità (quindi da sempre disponibili) e strettamente attinenti ai fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio, salvo vi sia il consenso di controparte.

Data Sentenza: 16/06/2014
Registro: RG 71154 / 2009
Allegato:
Stampa Massima
Data: 03/07/2014
Massima a cura di: Giorgio Grossi
Giorgio Grossi

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d'Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Commerciale dell'Università Cattolica di Milano, presso la quale ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode. Autore di vari articoli in materia di diritto commerciale per il Sole24Ore e Giuffrè. Co-amministratore del portale "Giurisprudenza delle Imprese".

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