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Tribunale di Milano, 17 Marzo 2014

Diritto d’autore e brevetto

Tribunale di Milano, 17 Marzo 2014
Diritto d’autore e brevetto

Per configurare l’ipotesi di diritto d’autore è necessario dimostrare l’attività creativa idonea ad assicurare la relativa tutela; qualora invece l’opera, di cui si domanda la tutela autoriale, non presentasse alcuna attività creativa ma avesse carattere meramente tecnico, essendo volto a risolvere problemi pratici connessi all’uso dello strumento, sarebbe usufruibile solo la tutela del brevetto, con la relativa disciplina applicabile. La domanda di tutela del diritto d’autore in mancanza di tali requisiti è pertanto nulla ai sensi dell’art. 163, comma 3, num. 4 c.p.c..

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 17/03/2014
Registro: RG 3506 / 2012
Allegato:
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Data: 12/02/2017
Massima a cura di: Andrea Andolina
Andrea Andolina

Associate Lawyer presso Clifford Chance, Milano. Collaboro dal 2014 con Giurisprudenza delle Imprese, per cui ho curato la Rassegna di Diritto Industriale realizzata nel 2017. Ho conseguito il Master (LLM) in Intellectual Property, a.a. 2016/17 (Università di Torino - WIPO - ITC-ILO).

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