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Tribunale di Roma, 15 Gennaio 2015

Illegittimità della clausola statutaria che subordina l’efficacia del trasferimento di quote all’iscrizione nel libro soci

Tribunale di Roma, 15 Gennaio 2015
Illegittimità della clausola statutaria che subordina l’efficacia del trasferimento di quote all’iscrizione nel libro soci

Il primo comma dell’art. 2470 c.c., nel testo introdotto dal D.L. 185/2008, convertito dalla L. 2/2009, che ha abolito l’obbligatorietà del libro soci, è norma cogente e imperativa, il cui contenuto non è derogabile dall’autonomia privata. I soci possono legittimamente istituire e prevedere la tenuta del libro soci anche solo per finalità pratiche, quali l’aggiornamento della compagine sociale e dell’anagrafica dei soci ai fini della corretta convocazione; è invece esclusa la possibilità di continuare a subordinare all’iscrizione nel libro soci, volontariamente istituito e tenuto dall’amministratore, l’efficacia di fronte alla società dell’atto di trasferimento di partecipazioni sociali. La clausola statutaria che, riproducendo il previgente testo dell’art. 2470 c.c., richieda tale ulteriore iscrizione non impedisce pertanto l’esercizio dei diritti sociali al cessionario [il cui atto di acquisto sia stato depositato e iscritto nel registro delle imprese].

L’inefficacia di un trasferimento di partecipazioni per violazione di clausole di gradimento o di prelazione prescinde dall’esistenza del libro soci, perché spetta alle parti ovvero al notaio verificare le condizioni richieste dallo statuto per l’efficace trasferimento o costituzione di diritti sulla partecipazione sociale.

L’art. 2476, co. 2, c.c. attribuisce al socio di s.r.l. che non partecipa all’amministrazione penetranti diritti di controllo individuale, riconosciuti indipendentemente dalla presenza di organi di controllo e anche quando la società sia in liquidazione. Si tratta di un vero e proprio diritto potestativo, strumentale all’esercizio del potere di controllo accordato al socio anche nell’interesse della società e alla tutela dei propri diritti, che attiene alla richiesta di informazioni e alla consultazione di tutti i documenti relativi all’amministrazione della società, dal momento della costituzione, e comprende, quale necessario corollario, la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, a spese del socio e senza pregiudizio per la funzionalità dell’attività gestoria e per la riservatezza della documentazione.

Il diritto di controllo del socio di s.r.l. incontra i limiti derivanti dal principio di buona fede e correttezza e dal divieto di abuso del diritto: sono illegittimi i comportamenti che in concreto risultino rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi, e i soci non possono esercitare i diritti di controllo con modalità tali da recare intralcio alla gestione societaria ovvero da svantaggiare la società nei rapporti con imprese concorrenti. Quando sussista il rischio concreto che il socio si avvalga delle informazioni per fini ostruzionistici o antisociali, gli amministratori sono tenuti a rifiutarle.

La richiesta di accesso del socio non amministratore di s.r.l. non è soggetta ai requisiti di specificità propri dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., perché il socio difficilmente potrebbe sapere quali specifici atti e documenti chiedere di esaminare: il diritto riguarda l’intera documentazione sociale, nei limiti dello specifico interesse del socio e del divieto di atti emulativi o in mala fede. La circostanza che il socio abbia già impugnato il bilancio di un esercizio non elimina il suo diritto al controllo sulla gestione del periodo successivo.

Il diritto di controllo del socio di s.r.l. può essere esercitato anche in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. A seguito della riforma dell’art. 669 octies c.p.c., il provvedimento d’urgenza ha perso la natura di stretta e obbligata strumentalità rispetto alla causa di merito, ormai eventuale; devono tuttavia sempre essere prospettati il petitum e la causa petendi in relazione ai quali valutare la sussistenza del fumus boni iuris, e la concessione della misura continua a presupporre anche il periculum in mora.

L’ingiustificato protrarsi di una situazione di incertezza e di sostanziale impossibilità di libero accesso alla documentazione sociale integra di per sé il periculum in mora che giustifica l’emissione del provvedimento cautelare a tutela del diritto di controllo del socio di s.r.l., poiché il ritardo lede il controllo sull’amministrazione e l’esercizio dei poteri connessi, sia all’interno della società sia mediante eventuali iniziative giudiziarie.

L’assoluta e manifesta infondatezza della difesa della società [che abbia contestato pretestuosamente la legittimazione del socio] giustifica la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c., determinata equitativamente [in misura pari alla metà delle spese di lite liquidate], tenuto conto della condotta processuale meramente dilatoria.

Data Sentenza: 15/01/2015
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Francesco Remo Scerrato
Registro: RG 72180 / 2014
Allegato:
Stampa Massima
Data: 03/04/2015
Massima a cura di: Edoardo
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