In tema di compravendita di partecipazioni societarie la domanda risarcitoria per inadempimento agli obblighi di garanzia contrattualmente assunti dall’alienante (diversa dalle domande inerenti alla esecuzione della cessione delle quote e alla risoluzione del contratto) non è devoluta alla competenza per materia delle Sezioni Specializzate in materia d’impresa ex art. 3 co. 2° del d. lgs. n. 168/2003 e deve pertanto esser decisa dal Tribunale in composizione monocratica (nella specie l’attore, non proponendo richiesta di risoluzione per inadempimento della cessione delle quote della società acquistata, lamentava di avere subito danni, perché la società ceduta aveva dovuto far fronte a ingenti pagamenti in relazione alla propria attività d’impresa, che non era stata in grado di onorare, finendo per essere dichiarata fallita).