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Tribunale di Milano, 13 Aprile 2016

Royalties figurate come criterio per la quantificazione del danno da violazione di privativa industriale

Tribunale di Milano, 13 Aprile 2016
Royalties figurate come criterio per la quantificazione del danno da violazione di privativa industriale

Anche se il nostro ordinamento non conosce l’istituto del “danno punitivo”, nessuna lesione dell’altrui diritto di marchio può considerarsi improduttiva di danni. Una privativa va infatti considerata quale bene normalmente produttivo – sia sotto il profilo del vantaggio monopolistico attribuito al titolare che contrassegni i servizi, sia sotto quello della redditività assicurata dalla concessione di licenza a terzi – dotato di un valore capitale che viene irrimediabilmente eroso dall’attività illecita, rispetto al quale debbono trovare applicazione le disposizioni speciali di cui all’art. 125 CPI.

La norma certamente richiama le disposizioni codicistiche sia in tema di presupposti soggettivi che di nesso causale, ma impone di tenere conto di “tutti gli aspetti pertinenti” nella valutazione delle conseguenze economiche negative, esaltando i poteri equitativi del giudice, laddove, al secondo comma, autorizza la liquidazione di una “somma globale, stabilita in base agli atti della causa ed alle presunzioni che ne derivano”, secondo i criteri del primo comma, peraltro con una soglia minima (royalties figurate).

Data Sentenza: 13/04/2016
Registro: RG 89108 / 2013
Allegato:
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Data: 06/02/2017
Massima a cura di: Andrea Andolina
Andrea Andolina

Associate Lawyer presso Clifford Chance, Milano. Collaboro dal 2014 con Giurisprudenza delle Imprese, per cui ho curato la Rassegna di Diritto Industriale realizzata nel 2017. Ho conseguito il Master (LLM) in Intellectual Property, a.a. 2016/17 (Università di Torino - WIPO - ITC-ILO).

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