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Tribunale di Milano, 25 Febbraio 2016

Nozione di marchio rinomato e principio di unitarietà dei segni distintivi

Tribunale di Milano, 25 Febbraio 2016
Nozione di marchio rinomato e principio di unitarietà dei segni distintivi

Affinché un marchio possa definirsi rinomato è sufficiente che il segno sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti.Il requisito della rinomanza del marchio deve essere valutato tenendo conto a) della quota di mercato detenuta dal marchio, b) dell’ intensità ed estensione geografica, c) della durata del suo uso, d) dell’ entità degli investimenti realizzati per promuoverlo.

Posto che il diverso livello di rinomanza incide sull’ onere della prova, la parte che intende provare la rinomanza del marchio può fare ricorso anche alle nozioni di comune esperienza.

Il principio di unitarietà dei segni distintivi, di cui all’art. 22 CPI, vieta l’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna o nome a dominio aziendale, di un segno uguale o simile all’altrui marchio qualora possa determinarsi un rischio di confusione del pubblico.

Data Sentenza: 25/02/2016
Registro: RG 58403 / 2013
Allegato:
Stampa Massima
Data: 06/02/2017
Massima a cura di: Valentina Borgese
Valentina Borgese

Editor – Sezione di Diritto Industriale. Dopo aver conseguito la laurea presso l'Università di Palermo (oggetto della tesi: Le reti d'impresa; relatore Prof. Rosalba Alessi), ha svolto il Tirocinio presso la Sezione Impresa A del Tribunale di Milano (magistrato formatore dott.ssa Alessandra Dal Moro). E' attualmente dottoranda di ricerca presso l'Università di Pavia (cv Diritto industriale - Professori referenti Luigi Carlo Ubertazzi e Davide Sarti) nonché Visiting Phd student presso la Northumbria University - Newcastle upon Tyne (UK) (supervisor Dr. Guido Noto La Diega) e l'USI - Università della Svizzera italiana - Lugano.

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