Il provvedimento di sequestro conservativo concesso a tutela del diritto di credito alle restituzioni e alle ripetizioni dei pagamenti indebiti in relazione alla domanda di merito di nullità del contratto, perde la sua efficacia – integrando l’ipotesi disciplinata e prevista dall’art. 669 novies cpc – qualora dall’accoglimento della domanda di nullità del contratto non sia conseguita alcuna pronuncia sulla condanna dei convenuti alla ripetizione dell’indebito pagamento.