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Tribunale di Milano, 4 Ottobre 2016

Distinzione tra contestazioni nuove e precisazione della domanda proposta in giudizio

Tribunale di Milano, 4 Ottobre 2016
Distinzione tra contestazioni nuove e precisazione della domanda proposta in giudizio

Le contestazioni nuove che risultano proposte per la prima volta in sede di memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., che vanno ad aggiungersi e non a sostituire le contestazioni precedenti, si pongono al di là dei limiti di una ammissibile precisazione delle proprie domande. La vera differenza tra domande nuove – implicitamente vietate – e domande modificate – espressamente ammesse – non sta dunque nel fatto che queste ultime non incidono sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non sono nuove nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, posto che si tratta pur sempre delle stesse domande iniziali, modificate eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o comunque di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono, ponendosi pertanto in rapporto di alternatività.

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Data Sentenza: 04/10/2016
Allegato:
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Data: 10/11/2016
Massima a cura di: Giovanni Battista Barillà
Giovanni Battista Barillà

Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale e bancario.

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