Non si configura un abusivo frazionamento della pretesa creditoria dell’amministratore revocato quando le domande svolte si fondano su un diverso titolo giuridico: tale è il caso della domanda di adempimento dell’obbligo contrattuale di pagamento degli importi dovuti fino alla data della revoca e della domanda di risarcimento del danno in ragione di una ritenuta insussistenza di “giusta causa”.
Le domande di annullamento delle delibere di revoca dell’amministratore e di esercizio dell’azione di responsabilità non possono trovare accoglimento, qualora le predette delibere siano state assunte nel rispetto delle forme di legge e siano rilevanti esclusivamente ai fini di autorganizzazione dell’ente.
Spetta all’assemblea dei soci il potere di revocare in ogni momento gli amministratori in carica, ai quali la legge riconosce esclusivamente il diritto soggettivo a percepire i compensi prestabiliti quando la revoca sia stata disposta in assenza di giusta causa (salvo i problemi che possano porsi in ipotesi di eventuale pregiudizio per la società).