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Tribunale di Milano, 30 Novembre 2016

Corrispettivo per l’utilizzazione di fonogrammi nei centri fitness

Tribunale di Milano, 30 Novembre 2016
Corrispettivo per l’utilizzazione di fonogrammi nei centri fitness

Stante la risoluzione del contratto sottoscritto da un’impresa con SCF Consorzio Fonografici, avente ad oggetto l’utilizzazione di fonogrammi e, quindi il venir meno dell’accordo sul corrispettivo del servizio prestato, in caso di effettivo l’utilizzo di fonogrammi ex art. 72 l.d.a., si applicano gli art. 72, 73 e 73 bis l.d.a, nonché l’art. 1 del DPCM 1.9.1975, il quale prevede che, in mancanza di accordo tra le parti, la misura del compenso per l’utilizzazione diretta dei fonogrammi sarebbe pari al 2% degli incassi lordi o delle quote degli incassi lordi corrispondenti alla parte che il disco o apparecchio occupa nella sua pubblica utilizzazione da parte delle categorie di utilizzatori di cui al 1° comma dell’art. 73 l.d.a.

Indipendentemente da pattuizioni contrattuali, i produttori di fonogrammi (e per essi la SCF, loro mandataria) hanno diritto ad un compenso in conseguenza dell’utilizzazione degli stessi ex art. 72,73 e 73 bis l.d.a..

Data Sentenza: 30/11/2016
Registro: RG 66556 / 2014
Allegato:
Stampa Massima
Data: 13/03/2017
Massima a cura di: Maria Luigia Franceschelli
Maria Luigia Franceschelli

Dottorato di Ricerca in Proprietà Industriale, Università degli Studi di Milano Avvocato presso Hogan Lovells Studio Legale, IP team

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