L’azione di regresso della società che ha pagato, quale responsabile solidale ai sensi dell’art. 195 TUF [nel testo ratione temporis applicabile], la sanzione amministrativa irrogata a carico di un proprio cessato esponente per violazione delle disposizioni del TUF è soggetta al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 l. n. 689/1981, applicabile ai sensi dell’art. 12 della stessa legge in assenza di deroghe espresse nella disciplina speciale, con decorrenza dal giorno dell’avvenuto pagamento; la ratio della prescrizione breve, consistente nell’esigenza di assicurare la certezza della definizione di pretese connesse all’accertamento di illeciti, ricorre infatti anche per la pretesa rivolta dalla società nei confronti dell’autore della violazione amministrativa.
Alla medesima azione di regresso, fondata sul rapporto organico tra la società e il suo ex amministratore, si applica comunque il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2949 c.c., perché per «diritti che derivano dai rapporti sociali» si intendono i diritti che scaturiscono dalle relazioni sorte fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale.
L’azione di regresso esercitata ai sensi dell’art. 195 TUF dalla società che ha pagato le sanzioni amministrative irrogate ai propri cessati amministratori rientra nei «rapporti societari» di cui all’art. 3 d.lgs. n. 168/2003, comprensivi di tutte le liti tra la società e le persone che ne incarnano gli organi, ed è quindi di cognizione della sezione specializzata in materia di impresa; la ripartizione degli affari tra sezione specializzata e sezioni ordinarie del medesimo tribunale ha peraltro rilevanza solo tabellare.
La domanda di regresso fondata sul rapporto organico tra la società e il suo ex amministratore non è soggetta al rito del lavoro, anche se l’amministratore era al tempo stesso dirigente [della capogruppo], perché presuppone il rapporto organico e non il rapporto di lavoro.
L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare; l’individuazione del termine applicabile è questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.