In tema di compravendita di partecipazioni societarie, se si ritiene che il contratto di cessione di quote dal debitore (A) ad altro soggetto (B) sia oggetto di simulazione assoluta, la situazione debitoria di A è rimasta invariata (in quanto egli è titolare effettivo delle quote), così non configurandosi alcun “periculum in mora” per il creditore che domandi la disposizione di un sequestro conservativo. Al contrario, se il contratto di cessione è valido, il creditore di A non potrà proporre azione revocatoria (ex art. 2901 c.c.) nei confronti dell’ulteriore atto di disposizione delle medesime quote compiuto da B, perchè le quote non sono di proprietà del proprio debitore (A). Ciò nemmeno se A ha partecipato all’ulteriore atto di disposizione quale procuratore di B, perchè non si è configurata, nel caso di specie, un’intestazione fiduciaria di quote con interposizione reale di persona.