Non essendo richiesta la forma scritta, la prova di un negozio fiduciario (avente ad oggetto l’intestazione di quote di una società a responsabilità limitata) non soggiace ai limiti probatori dell’art. 2725 c.c., né a quelli dell’art. 2722 potendo dunque la prova di tale negozio essere data anche per testimoni e presunzioni.
Il contratto con il quale, in vista della stipulazione dell’atto costitutivo di una società di capitali, si convenga tra uno dei futuri costituenti ed un terzo che una quota di partecipazione in detta società sarà intestata fiduciariamente, con l’obbligo per il fiduciario di darne conto al fiduciante e di trasferirgli eventualmente in seguito la titolarità della quota, non richiede per la sua validità la forma pubblica prescritta per l’atto costitutivo della società.