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Tribunale di Torino, 20 Febbraio 2018

Competenza ed esclusione del socio moroso dalla cooperativa e condanna del medesimo al rilascio dell’alloggio sociale, al pagamento dei canoni dovuti e all’indennità di occupazione sine titulo

Tribunale di Torino, 20 Febbraio 2018
Competenza ed esclusione del socio moroso dalla cooperativa e condanna del medesimo al rilascio dell’alloggio sociale, al pagamento dei canoni dovuti e all’indennità di occupazione sine titulo

In forza di quanto statuito dall’art. 3 del D.Lgs. 27/06/2003 n. 168, come modificato dall’art. 2 del D.L. 24/01/2012 convertito in L. 24/03/2012 n. 27, sussiste la competenza funzionale del Tribunale specializzato in materia di Impresa a decidere in merito alle controversie che riguardano l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario relativo alle Società Cooperative (Titolo VI c.c.).

Appare corretta la previsione del regolamento delle espulsioni dei soci che, conformemente a quanto disposto dall’art. 1591 c.c., calcola l’indennità di occupazione sine titulo dell’immobile sociale, da parte dell’ex socio moroso, nella misura corrispondente al canone di godimento, comprensivo delle spese.  Al riguardo, la Cassazione ha osservato infatti che: “La disposizione sancita dall’art. 1591 c.c. (danni per ritardata restituzione) costituisce espressione di un principio applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l’utilizzazione del bene dietro corrispettivo (…), per l’ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza averne più titolo. In queste ipotesi, infatti, al vantaggio che consegue il concessionario da tale utilizzazione consegue un danno per il concedente, che ha come misura certa il corrispettivo periodico che era stato stabilito nel contratto, salva la prova del maggior danno” (Cfr. Cass. n. 15301/2000).

L’obbligo del conduttore a norma dell’art. 1591 c.c. di pagare il corrispettivo convenuto fino alla data della riconsegna della cosa locata, salvo maggior danno, integra un debito di valuta di natura contrattuale (Cfr. Cass. n. 7670/1993).

Data Sentenza: 20/02/2018
Registro: RG 10404 / 2017
Allegato:
Stampa Massima
Data: 28/04/2022
Massima a cura di: Daniela Russo
Daniela Russo

Laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano. Master in diritto societario presso la Scuola di Formazione IPSOA e partecipazione al Corso di perfezionamento in diritto societario presso l'Università degli Studi di Milano. Si occupa prevalentemente di diritto commerciale e societario.

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