Nel procedimento cautelare non è revocabile dall’incarico, per insufficienza di effettivo e proporzionato periculum in mora, l’amministratore che al momento di presentazione dell’istanza cautelare non sia più in una posizione tale da poter gestire il patrimonio sociale in modo discrezionale o secondo i propri interessi.
Nella valutazione sulla (in)esistenza del periculum in concreto rilevano: la composizione del consiglio di amministrazione e le persone degli altri consiglieri (che hanno il compito e il dovere di vigilare sull’esercizio delle funzioni delegate all’amministratore convenuto), nonché il contenuto delle delega dell’amministratore convenuto e l’esistenza di un revisore legale dei conti; elementi che complessivamente devono essere in grado di impedire la reiterazione dei comportamenti dannosi per la società ad opera dell’amministratore nei confronti del quale è proposto il provvedimento di revoca.