All’impugnazione del lodo arbitrale irrituale previsto da una clausola compromissoria inserita nello statuto sociale prima del 3 marzo 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si applica la disciplina anteriore alla riforma, e quindi non l’art. 808 ter c.p.c. In base ai principi elaborati dalla giurisprudenza, che attingono alla disciplina generale dei contratti, il lodo irrituale è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo e l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico o dell’arbitro. L’errore rilevante è soltanto quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che ricorre quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver considerato contestati fatti pacifici o viceversa. Il lodo irrituale non è impugnabile per errori di diritto, né quanto alla valutazione delle prove né quanto all’idoneità della decisione a comporre la controversia, perché è preclusa l’impugnazione per errores in iudicando, consentita dall’ultimo comma dell’art. 829 c.p.c. per l’arbitrato rituale; è pertanto inammissibile il motivo che, sotto la veste dell’errore di fatto essenziale, censuri l’interpretazione e l’applicazione di una clausola statutaria.
Le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili, perché la loro violazione determina una reazione dell’ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita, e quindi nulla, la deliberazione di approvazione; esse tutelano, oltre all’interesse dei soci a essere informati dell’andamento della gestione, l’affidamento dei terzi che entrano in rapporto con la società. Poiché l’indisponibilità di tali diritti non è venuta meno con la previsione di termini di decadenza per l’impugnazione (artt. 2434 bis e 2379 c.c.), non è compromettibile in arbitri la controversia sulla validità della deliberazione di approvazione del bilancio sotto il profilo della sua chiarezza e veridicità. Le norme relative al procedimento legale di formazione del bilancio, comprese quelle dell’art. 2429 c.c., non assurgono invece a principi di ordine pubblico o a norme imperative, e il sindacato sull’iter procedimentale di approvazione del bilancio può ricadere nella cognizione arbitrale.
Nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni degli organi sociali unico legittimato passivo e litisconsorte necessario è la società, in base al principio di immedesimazione organica, e non i singoli componenti dell’organo (consiglieri, soci, sindaci); nell’impugnazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione non sussiste quindi litisconsorzio necessario con i singoli amministratori. Ne consegue che l’omessa partecipazione al procedimento arbitrale di alcuni consiglieri può essere fatta valere soltanto da questi ultimi, e non dagli altri impugnanti, e il loro intervento meramente adesivo nel giudizio di impugnazione del lodo non supplisce al difetto di legittimazione e di interesse ad agire degli attori.
Non integra violazione del diritto di intervento del socio il diniego della parola, nel corso dell’assemblea, dopo l’apertura della fase di votazione, quando la discussione si sia effettivamente svolta prima di essa e tutti i presenti abbiano avuto modo di intervenire, esprimere le proprie opinioni e avanzare istanze.
Non sussiste difetto di imparzialità e indipendenza dell’arbitro per il solo fatto che questi eserciti la professione in un grande studio legale nel quale opera il coniuge del difensore di una delle parti, in assenza di circostanze concrete idonee a far ritenere un rapporto di commensalità abituale ai sensi dell’art. 51, n. 2, c.p.c., una comunanza di interessi professionali o altri interessi personali dell’arbitro alla decisione.