La parte venditrice che deduca l’inadempimento della parte acquirente in relazione al pagamento del prezzo pattuito per una compravendita, ha l’onere, a fronte della dimostrazione del pagamento di somme pari al prezzo di compravendita da parte acquirente, di precisare la natura ed entità di eventuali diversi titoli in relazione ai quali i pagamenti sono stati effettuati, nonché di formulare apposita domanda di accertamento della natura simulata del contratto intercorso fra le parti quanto all’ammontare del prezzo.
La pretesa del cedente d’azienda di ottenere la restituzione di un’azienda per inadempimento della cessionaria alle proprie obbligazioni di pagamento è efficacemente paralizzata allorquando il debitore provi il versamento di somme pari al prezzo pattuito, a fronte della mancata indicazione da parte del creditore di titoli diversi a cui imputare una parte di tali pagamenti.