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Tribunale di Roma, 27 Gennaio 2020, n. 1722/2020

Nullità del conferimento di beni che esauriscono il patrimonio della s.r.l. senza decisione dei soci

Tribunale di Roma, 27 Gennaio 2020, n. 1722/2020
Nullità del conferimento di beni che esauriscono il patrimonio della s.r.l. senza decisione dei soci

Il conferimento, da parte di una s.r.l., dell’azienda o di beni che ne esauriscono il patrimonio in una società di nuova costituzione comporta una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale della conferente ai sensi dell’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. e, se compiuto dall’amministratore in assenza di una decisione dei soci, è nullo; il conferimento in natura produce infatti lo stesso effetto traslativo della cessione del bene a terzi, sicché vi si applicano i principi dettati per la cessione dell’azienda che esaurisce il patrimonio sociale.

La costituzione di una società interamente partecipata dalla società costituente non comporta, di per sé, una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci di quest’ultima, perché è operazione «neutra» che può realizzare finalità conformi all’oggetto sociale, prima tra tutte la limitazione del rischio d’impresa; la modificazione sostanziale dell’oggetto sociale deriva invece dal conferimento dell’intero patrimonio della costituente nella nuova società.

La cessione dell’azienda, trasformando l’attività dell’impresa cedente da produttiva a finanziaria, rientra tra gli atti che modificano l’oggetto sociale stabilito nell’atto costitutivo e modificano in maniera rilevante i diritti dei soci, riservati alla competenza funzionale dei soci dall’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. Tale riserva pone un limite legale inderogabile ai poteri di rappresentanza degli amministratori, sicché il difetto del potere rappresentativo è opponibile ai terzi indipendentemente da qualsiasi indagine sul loro atteggiamento soggettivo.

L’atto di disposizione dell’azienda che esaurisce il patrimonio della s.r.l., compiuto dagli amministratori senza una decisione dei soci, eccede i poteri che per legge spettano agli amministratori e viola il riparto legale delle competenze tra assemblea e amministratori; la sanzione è la nullità del contratto, e non la sua annullabilità, perché alla mancanza di un’espressa previsione di nullità nell’art. 2479 c.c. sopperisce l’art. 1418, comma 1, c.c.

Nella categoria degli atti ultra vires si distinguono gli atti che, pur estranei all’oggetto sociale, non lo modificano, soggetti al regime di opponibilità dell’art. 2475-bis, comma 2, c.c., e gli atti estranei all’oggetto sociale in quanto lo modificano, sempre opponibili ai terzi perché compiuti in violazione di una limitazione legale. I primi costituiscono una deviazione meramente occasionale dall’oggetto sociale, mentre i secondi ne realizzano una modificazione di fatto, mutando permanentemente il settore di attività e il grado di rischio dell’investimento; soltanto per questi ultimi la legge stabilisce la competenza decisoria dei soci e l’opponibilità incondizionata ai terzi della sua violazione.

La disciplina generale degli artt. 1398 e 1399 c.c. è derogata dall’art. 2475-bis c.c., che sancisce la rappresentanza generale degli amministratori di s.r.l., scindendo il potere di rappresentanza da quello gestorio a tutela dei terzi e della certezza dei traffici; restano estranee all’ambito di operatività della norma le ipotesi in cui l’amministratore superi i limiti legali del potere di rappresentanza, che sono sempre opponibili ai terzi.

La dichiarazione di nullità del conferimento per violazione dei limiti legali del potere rappresentativo degli amministratori della conferente non è impedita dalla disciplina della nullità della società: ferma restando l’intervenuta costituzione della società, il bene conferito si considera mai entrato nel patrimonio della conferitaria e ancora di proprietà del socio conferente, e spetta all’organo amministrativo della conferitaria valutare le ricadute della nullità sulla reale consistenza del capitale sociale e sull’eventuale scioglimento della società.

Una volta intervenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la società si distacca dalla sua fonte negoziale e assume la personalità giuridica che la rende autonoma dai suoi soci, e la sua nullità può essere pronunciata soltanto nei casi tassativi previsti dall’art. 2332 c.c. La nullità del conferimento non rientra in alcuno di tali casi, perché il conferimento dichiarato nullo risulta comunque «indicato» nell’atto costitutivo, sicché resta esclusa l’applicazione dell’art. 2332, n. 3, c.c.; essa si riflette esclusivamente sulla consistenza del patrimonio e del capitale sociale della conferitaria.

Finché la revoca dell’amministratore e la nomina del successore non sono iscritte nel registro delle imprese, e la relativa pratica risulta soltanto protocollata, l’amministratore revocato figura ancora come tale, e il difetto della sua qualità non può essere dedotto a fondamento dell’invalidità degli atti da lui compiuti.

La domanda di risarcimento del danno va rigettata quando la parte non abbia neppure dedotto in che cosa consista il danno lamentato.

Data Sentenza: 27/01/2020
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Guido Romano
Registro: RG 43207 / 2017
Allegato:
Stampa Massima
Data: 01/06/2020
Massima a cura di: Giovanni Maria Fumarola
Giovanni Maria Fumarola

Dottore magistrale in giurisprudenza cum laude all'Università commerciale Luigi Bocconi – Cultore ed assistente in diritto commerciale all'Università cattolica del Saro Cuore e all'Università degli Studi di Brescia – Scuola di perfezionamento in diritto societario dell'Università degli Studi di Milano – Membro dell'Osservatorio Bresciano sulla Giurisprudenza Commerciale – Responsabile della sezione di diritto societario di Giurisprudenza delle Imprese – Avvocato dello studio Bonelli Erede Lombardi Pappalardo

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