La dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c. deve essere recettizia e può essere contenuta anche nell’atto di citazione, o nel ricorso per decreto ingiuntivo, con cui si chiede l’attuazione delle conseguenze della risoluzione; non la contiene tuttavia l’atto di citazione con cui la parte si limita ad affermare di essersi già avvalsa della clausola e a chiedere l’accertamento della risoluzione asseritamente già avvenuta. Non integra tale dichiarazione la lettera di messa in mora con cui la cooperativa edilizia invita il socio assegnatario a pagare il corrispettivo di godimento, prospettando in caso contrario l’applicazione della clausola risolutiva prevista dal contratto di assegnazione, perché essa esprime soltanto l’intenzione di avvalersene in futuro; l’eventuale ambiguità della comunicazione va interpretata contra proferentem.
La controversia tra la cooperativa edilizia e il socio relativa al contratto di assegnazione in godimento dell’alloggio sociale attiene a rapporti societari tra socio e cooperativa, disciplinati dagli artt. 2511 ss. c.c., ed è pertanto di competenza della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 168/2003.
Grava sul socio assegnatario convenuto l’onere di provare l’avvenuto pagamento dei corrispettivi di godimento, in forza del principio di presunzione di persistenza del diritto; le somme dovute a tale titolo costituiscono debito di valuta, sul quale gli interessi legali decorrono dalle singole scadenze.