Il ricorso per provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto la sospensione dell’efficacia di una deliberazione assembleare è inammissibile per difetto del requisito di residualità della tutela garantita dal procedimento in questione, essendo a quel fine previsto il rimedio tipico della sospensione ex art. 2378 c.c. da chiedersi contestualmente all’impugnazione della deliberazione.
In caso di clausola statutaria compromissoria, i provvedimenti cautelari sono sempre assunti dall’arbitro e non dall’autorità giudiziaria ordinaria.