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Tribunale di Bologna, 11 Dicembre 2019

Accertamento della contraffazione e sussistenza dei requisiti per la tutela di un segno come marchio di fatto

Tribunale di Bologna, 11 Dicembre 2019
Accertamento della contraffazione e sussistenza dei requisiti per la tutela di un segno come marchio di fatto

La genesi di un marchio di fatto non si ricollega automaticamente all’uso, pur protratto ed esclusivo, del segno, ma richiede la prova che tale uso gli abbia attribuito “notorietà”, ossia abbia determinato il diffuso radicamento della forza distintiva del segno nella percezione dei consumatori. Pertanto, l’intensità dell’uso del segno e, conseguentemente, la sua notorietà rappresentano le condizioni primarie e necessarie ai fini del suo riconoscimento e della sua tutela industrialistica come marchio di fatto. L’uso del marchio, per conferirgli la necessaria notorietà, deve essere, quindi, intenzionale e continuo, non precario né sperimentale, occasionale o casuale, e deve assicurare la conoscenza effettiva e diffusa del prodotto contraddistinto.

Data Sentenza: 11/12/2019
Registro: RG 5891 / 2017
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Data: 03/06/2023
Massima a cura di: Laura Trevisanello
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