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Tribunale di Milano, 12 Febbraio 2022

Il danno imputato all’amministratore deve essere provato in relazione alla sussistenza e alla causalità.

Tribunale di Milano, 12 Febbraio 2022
Il danno imputato all’amministratore deve essere provato in relazione alla sussistenza e alla causalità.

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, secondo comma, legge fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 12/02/2022
Registro: RG 24214 / 2018
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/03/2023
Massima a cura di: Matteo Milanesi
Matteo Milanesi

Laurea con lode in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore; diploma ISLE - Scuola di Scienza e Tecnica della Legislazione. Praticante avvocato e specializzando in Studi sull'Amministrazione Pubblica (SPISA).

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