Ricerca Sentenze
Tribunale di Milano, 5 Gennaio 2024

Finanziamenti infragruppo postergati e responsabilità di amministratori e sindaci

Tribunale di Milano, 5 Gennaio 2024
Finanziamenti infragruppo postergati e responsabilità di amministratori e sindaci

Nella situazione in cui la holding, operando già a patrimonio netto negativo e quindi in modo tale da traslare sui propri creditori il rischio delle sue nuove iniziative imprenditoriali, esegue finanziamenti nei confronti di una società controllata operativa a sua volta sull’orlo dell’insolvenza non sono configurabili i cc.dd. vantaggi compensativi che presuppongono l’operatività secondo criteri di economicità di tutte le società del gruppo in modo tale che l’impiego delle risorse a favore di una controllata sia effettivamente compensato nel patrimonio della controllante dal risalire dei proventi dell’attività della controllata operativa in misura tale da assicurare il soddisfacimento anche del suo ceto creditorio. Non valgono, quindi, a configurare vantaggi compensativi per la massa dei creditori della holding che opera a patrimonio netto negativo né la destinazione del finanziamento alla riduzione del passivo della controllata di cui hanno beneficiato solo i suoi creditori, né la liberazione dalle garanzie prestate tramite un’altra società controllata di cui si è avvantaggiata semmai solo la massa dei creditori della controllata garante.

L’art. 2467 c.c. si applica anche ai finanziamenti eseguiti dai soci amministratori di società per azioni.

Data Sentenza: 05/01/2024
Registro: RG 33041 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/04/2024
Massima a cura di: Gabriele Azoti
Gabriele Azoti

Laureato in Giurisprudenza all'Università Bocconi di Milano con una tesi in diritto societario. Avvocato presso GA-Alliance, dipartimento Corporate M&A e Capital Markets

Mostra tutto
logo