L’onere della prova dell’illecito anticoncorrenziale grava sulla parte che ne assume l’esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile, ad eccezione dei casi in cui esso sia stato già oggetto di positivo accertamento da parte dell’autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, potendo in tale caso la parte interessata avvalersi di tale prova privilegiata. [Nel caso di specie gli attori agivano in giudizio per far accertare la nullità di fideiussioni specifiche lamentandone la conformità allo schema ABI censurato da Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005 per violazione della normativa antitrust. Il giudice ha rigettato le pretese attoree in quanto il provvedimento in questione non era stato prodotto in giudizio e, inoltre, le fideiussioni controverse erano specifiche e sottoscritte nel 2008, quindi estranee al perimetro dell’accertamento compiuto da Banca d’Italia, che riguardava fideiussioni omnibus stipulate fino al 2005. Trattandosi quindi di una causa stand alone gli attori avrebbero dovuto provare il perdurare dell’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale].