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Tribunale di Milano, 24 Settembre 2024, n. 8289/2024

Contratti autonomi di garanzia stipulati tra il 2009 e il 2012: inapplicabilità del provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2015

Tribunale di Milano, 24 Settembre 2024, n. 8289/2024
Contratti autonomi di garanzia stipulati tra il 2009 e il 2012: inapplicabilità del provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2015

La nullità dell’intesa a monte determina la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8). Agli effetti dell’interpretazione della disposizione contenuta nell’art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all’intero contratto quando i contraenti lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpito da nullità. La regola dell’art. 1419 c.c., comma 1 esprime il generale favore dell’ordinamento per la “conservazione” degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, essendo viceversa eccezionale l’estensione della nullità, che colpisce la parte o la clausola, all’intero contratto. Il soggetto, che ha interesse a far dichiarare la nullità totale del contratto, è gravato dall’onere di provare l’interdipendenza della clausola nulla con il resto del contratto. Non opera, invece, l’estensione all’intero negozio degli effetti della nullità parziale quando permanga l’utilità del contratto in relazione agli interessi perseguiti.

 

Un contratto autonomo di garanzia stipulato tra il 2009 e il 2012 si colloca in un periodo successivo di vari anni rispetto a quello (ottobre 2002 – maggio 2005) oggetto dell’istruttoria condotta dalla Banca d’Italia e sfociata nel provvedimento n.55 del 2 maggio 2005. Periodo rispetto al quale nessuna indagine è stata svolta dall’autorità di vigilanza. Inoltre, le garanzie autonome non sono state oggetto di specifica analisi da parte della Banca d’Italia. Per tali ragioni, detti contratti non rientrano nel perimetro degli accertamenti della Banca d’Italia e il valore di prova privilegiata dell’intesa antitrust si affievolisce, sino ad esaurirsi, con riguardo a condotte tenute in epoca sempre più distante da quella oggetto di tale accertamento, risalente al 2005. L’eventuale causa tesa a far valere la nullità di detti contratti per violazione della normativa antitrust va quindi inquadrata fra le cause c.d. “stand alone”, relative a garanzie successive al provvedimento della Banca d’Italia n.55 del 2005 e gli attori sono onerati dell’allegazione e della prova della persistenza e attualità, all’epoca delle garanzie contestate, dell’intesa anticoncorrenziale inerente all’applicazione uniforme e generalizzata delle clausole ABI da parte degli istituti di credito.

Data Sentenza: 24/09/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Silvia Giani
Registro: RI 47730 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/06/2025
Massima a cura di: Chiara Bocchi
Chiara Bocchi

Laureata con lode all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza (tesi in diritto commerciale internazionale su "La fusione transfrontaliera", relatore Prof. Avv. Matteo Rescigno). Avvocato iscritto all'Albo di Milano. Attualmente presso Dentons Europe Studio Legale Tributario, dove si occupa di contrattualistica commerciale, data protection e contenzioso IT.

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