Il soggetto che non sia amministratore della società non ha il potere di impegnare la società medesima; né può invocarsi, al proposito, la figura dell’amministratore di fatto, poiché tale è il ruolo di chi, appunto, gestisce di fatto, ma non formalmente e, per ciò stesso, non ha poteri di rappresentanza della società (per spendere i quali si avvale della interposizione dell’amministratore formale).