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Tribunale di Milano

Competenza del giudice ordinario per la domanda cautelare proposta prima dell’inizio del giudizio arbitrale

Tribunale di Milano, 1 Gennaio 1970
Competenza del giudice ordinario per la domanda cautelare proposta prima dell’inizio del giudizio arbitrale

Rimane ferma e confermata anche dopo la riforma Cartabia la competenza del giudice ordinario per la domanda cautelare prima dell’inizio del giudizio arbitrale e comunque prima che lo stesso sia in concreto in grado di provvedere (si veda l’art. 818, comma 2, c.p.c.). Invero, senza privare di contenuto applicativo la norma di cui all’art. 818 c.p.c. come modificata dalla Riforma Cartabia, la competenza arbitrale sulle misure urgenti ben può esplicarsi sia ai cautelari in corso di causa sia ai procedimenti cautelari ante causam ove l’evento che supporta il periculum non sia tanto prossimo temporalmente da impedire, di fatto, l’attivazione efficace dell’arbitrato.

Sono in principio sospendibili anche le deliberazioni prive di esecuzione, ossia meramente dichiarative e quindi non richiedenti una specifica attività esecutiva, come le deliberazione organizzative della vita sociale . In altri termini, possono esser sospese tutte le delibere in relazione alle quali non possa dirsi concretata una “irreversibilità” degli effetti, cioè le delibere suscettibili dispiegare “efficacia” in modo continuativo.

 

Data Sentenza: 01/01/1970
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alima Zana
Registro: RG 38397 / 2024
Allegato:
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Data: 28/11/2025
Massima a cura di: Vincenzo Roberto Palmisano
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