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Tribunale di Venezia, 13 Marzo 2025, n. 1272/2025

Sulla responsabilità degli amministratori (delegati e non) in caso di riqualificazione dei rapporti di lavoro

Tribunale di Venezia, 13 Marzo 2025, n. 1272/2025
Sulla responsabilità degli amministratori (delegati e non) in caso di riqualificazione dei rapporti di lavoro

Non può qualificarsi “danno” il maggiore importo dovuto alla luce della diversa qualificazione del rapporto di lavoro [come dipendente e non collaboratore a progetto], dato che tale è la somma che la società avrebbe comunque dovuto versare ab initio. Danno può ravvisarsi nelle sanzioni e negli interessi che maturano in ragione del fatto che la gestione ha portato al mutamento del rapporto in concreto e che la regolarizzazione è stata tardiva.
Per giungere a censurare un amministratore non delegato occorrerebbe poter dire quale segnale di allarme avrebbe avuto tale da suscitare in lui il sospetto che qualcosa nella conduzione dei rapporti con i collaboratori da parte del consigliere all’uopo delegato non fosse come i relativi contratti – formalmente coerenti con la qualifica – ma fosse tale da trasformare il rapporto in subordinato, con conseguenti diversi e maggiori oneri contributivi.

Data Sentenza: 13/03/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro: RG 8992 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 08/11/2025
Massima a cura di: Francesco Bianchi
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