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Tribunale di Venezia, 28 Aprile 2025

La specifica approvazione della clausola di recesso e la buona fede nel suo esercizio

Tribunale di Venezia, 28 Aprile 2025
La specifica approvazione della clausola di recesso e la buona fede nel suo esercizio

La clausola che prevede in capo ad una delle parti la facoltà di recedere ad nutum da un contratto di distribuzione non rientra nel perimetro dell’art. 1341 c.c. e non richiede la specifica approvazione della controparte qualora: (i) non vi sia prova che il contratto sia stato redatto unilateralmente dalla parte che beneficia della facoltà di recesso, e (ii) non vi sia prova che la predetta clausola rientri nel novero delle condizioni generali di contratto che tale parte applica indefinitamente a tutti coloro che intrattengono con essa tali rapporti.

Il semplice fatto che la controparte abbia correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali non rende contrario a buona fede il recesso ad nutum esercitato in virtù di un’apposita clausola contenuta all’interno del contratto.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 28/04/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Fabio Doro
Registro: RG 2363 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 30/03/2026
Massima a cura di: Paolo Burdese
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