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Tribunale di Venezia, 23 Aprile 2025, n. 2052/2025

Contraffazione di brevetti e sottrazione di segreti commerciali: principio di territorialità e onere della prova

Tribunale di Venezia, 23 Aprile 2025, n. 2052/2025
Contraffazione di brevetti e sottrazione di segreti commerciali: principio di territorialità e onere della prova

L’art. 66 c.p.i. afferma il principio di territorialità sancendo che i diritti di brevetto conferiscono al titolare la facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. E’ quindi contraffazione di brevetto italiano o di frazione italiana di brevetto UE sia la produzione in Italia di beni destinati all’esportazione, sia l’importazione per la vendita in Italia di beni prodotti all’estero. Non sono invece incluse nell’operatività della norma le condotte non poste in essere nel territorio dello Stato.

Chi lamenta la sottrazione di informazioni riservate, nella sua qualità di titolare della privativa non titolata di cui lamenta la violazione, è tenuto a dare la prova dell’esistenza di dette informazioni, oltre che dell’esistenza di tutti gli elementi costitutivi delineati dall’art. 98 cpi ossia dell’esistenza di informazioni che a) nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente non siano note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, dalle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

 

Data Sentenza: 23/04/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Maddalena Bassi
Registro: RG 3463 / 2018
Allegato:
Stampa Massima
Data: 29/03/2026
Massima a cura di: Luca Barbagallo
Luca Barbagallo

Avvocato del Foro di Torino. Svolgo la mia attività prevalentemente nel settore del diritto civile e commerciale.

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