Il diritto del socio di s.r.l. previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c., che contempla tanto il diritto di ricevere informazioni sullo svolgimento degli affari quanto il diritto alla consultazione dei libri sociali e della relativa documentazione, consiste in un diritto potestativo di ampia portata, il cui esercizio non richiede alcuna specifica motivazione né ammette limiti, salvo quelli tradizionali del rispetto del canone generale di buona fede e del necessario contemperamento con diritti parimenti meritevoli di tutela.
Il diritto di informazione non può essere oggetto di protezione laddove il suo esercizio sia animato da scopi meramente emulativi, integri un’ipotesi di abuso del diritto ovvero contrasti con un preminente diritto altrui; tuttavia, la richiesta di accesso alla documentazione sociale non può essere rifiutata per il solo fatto di essere sorretta dall’esigenza del socio di valutare il valore della partecipazione ai fini di una eventuale cessione o di verificare possibili profili di mala gestio, trattandosi di interessi patrimoniali qualificati che giustificano la facoltà di accesso a tutela delle aspettative liquidatorie.
L’esercizio del diritto di informazione non può tradursi in un aggravio ingiustificato dell’operato dell’amministratore, il quale non è tenuto a redigere bozze di bilancio prima del termine previsto per il deposito né a trasmettere periodicamente la documentazione sociale, ma è tenuto a consentirne l’ispezione e l’estrazione di copia, a spese del socio, a seguito di richiesta avente ad oggetto la specifica individuazione dei documenti di interesse.
In ragione della natura strumentale del diritto di cui all’art. 2476, comma 2, c.c. rispetto all’esercizio degli ulteriori diritti sociali, sussiste il periculum in mora qualora la sua attuazione non avvenga nell’immediatezza o nell’assoluta prossimità temporale della vicenda che il socio necessita di conoscere, poiché il differimento alla definizione del giudizio di cognizione piena ne comprometterebbe l’effettività con un pregiudizio non riparabile o non agevolmente riparabile per equivalente.