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Tribunale di Bari, 25 Marzo 2024, n. 2547/2024

Difetto di legittimazione del socio non iscritto nel registro imprese

Tribunale di Bari, 25 Marzo 2024, n. 2547/2024
Difetto di legittimazione del socio non iscritto nel registro imprese

Nella società a responsabilità limitata, la qualità di socio e l’esercizio dei relativi diritti nei confronti della società presuppongono l’iscrizione del Registro delle imprese, sicché, in mancanza di tale iscrizione, il soggetto che si assume socio non è legittimato a impugnare le delibere assembleari né a far valere l’invalidità degli atti societari per mancata partecipazione al procedimento decisionale.

L’eventuale accertamento postumo della qualità di socio di chi non abbia partecipato all’approvazione di determinate delibere assembleari non può operare con effetto retroattivo in ordine alla legittimazione a partecipare alla adozione delle delibere impugnate, né può comportare in alcun caso l’invalidità.

Le delibere assembleari eventualmente assunte con il voto determinante di soci in conflitto di interesse sono valide, salva la possibilità di impugnare dette delibere, entro un termine perentorio, nel caso siano idonee a recare un danno alla società.

L’iscrizione nel Registro delle imprese dell’atto di trasformazione societaria preclude in modo assoluto la declaratoria di invalidità della trasformazione stessa, anche in presenza di vizi procedimentali o sostanziali, restando salva esclusivamente l’azione risarcitoria o l’esercizio del diritto di recesso.

Il procedimento di rendiconto disciplinato dagli artt. 263 c.p.c. ss. è fondato sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all’altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria; come tale, esso si ricollega all’esistenza di un rapporto di natura sostanziale, si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale o incidentale e si sviluppa come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale può essere un’ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, in caso di accettazione del conto, ovvero, in caso contrario, una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l’obbligo di rendiconto, e ciò o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l’obbligo di rendiconto. Pertanto, in presenza di una controversia in ordine alla situazione o al negozio a cui si fa discendere l’obbligo di rendiconto, l’ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dall’accertamento dell’esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile.

Nella società a responsabilità limitata, i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di ottenere informazioni sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare la documentazione sociale, ma non hanno diritto al rendiconto della gestione, la cui funzione è assolta dall’approvazione del bilancio.

Data Sentenza: 25/03/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Carlotta Soria
Registro: RG 1138 / 2015
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/02/2026
Massima a cura di: Claudio Scola
Claudio Scola

L’Avvocato Claudio Scola opera nei settori del diritto civile, commerciale, societario, finanziario e bancario. La sua attività principale è il contenzioso, ambito nel quale gestisce procedimenti ad alta complessità e di rilevanza nazionale. Accanto all’attività giudiziale, presta consulenza stragiudiziale a imprese e professionisti nella negoziazione e redazione di contratti, nelle operazioni commerciali e nell’analisi della regolamentazione dei mercati finanziari, settore nel quale ha assistito banche, fondi e società di investimento. Fa parte dello Studio Legale BonelliErede, primario studio legale italiano organizzato in practice specialistiche. Lo Studio figura stabilmente ai vertici dei principali ranking nazionali. Ricopre inoltre il ruolo di consulente legale esterno per il Gruppo Stellantis, principale gruppo automobilistico globale, presente in oltre 130 Paesi, con 14 Brand internazionali e una supply chain distribuita su scala mondiale. All’interno del Gruppo, supporta il dipartimento legale in tematiche societarie e commerciali, con particolare focus su contrattualistica corporate, governance e compliance regolatoria. È impegnato in attività accademica presso l’Università di Roma La Sapienza, dove collabora con la cattedra di Diritto Processuale Civile, contribuendo alla ricerca scientifica, alla didattica e prendendo parte alle commissioni d’esame. Laureato con 110 e lode presso l'Università di Roma La Sapienza, è stato insignito del titolo di Laureato Eccellente e premiato tra i migliori laureati dell’Ateneo. È risultato vincitore di diverse borse di studio per meriti, tra cui una borsa di studio presso la Suffolk University Law School di Boston, dove ha approfondito i sistemi giuridici di common law, arricchendo la propria formazione con una prospettiva internazionale. È autore di plurime pubblicazioni scientifiche e contributi accademici in materia di diritto societario e di diritto processuale civile.

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