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Tribunale di Ancona, 17 Marzo 2025, n. 504/2025

Competenza della sezione specializzata secondo il petitum sostanziale: ripetizione delle somme versate per conferimenti in una costituenda s.r.l.

Tribunale di Ancona, 17 Marzo 2025, n. 504/2025
Competenza della sezione specializzata secondo il petitum sostanziale: ripetizione delle somme versate per conferimenti in una costituenda s.r.l.

In tema di liti in cui siano coinvolti soci e società, qualora l’attore chieda il riconoscimento di un diritto che assume essere stato violato, previa allegazione di specifici fatti relativi a un determinato rapporto giuridico, competente a decidere la controversia – sulla base di tale “petitum” sostanziale – è il giudice indicato dalla legge in relazione a tale rapporto, anche se il convenuto, in base alla contestazione dell’esistenza di quel determinato fatto, eccepisca che al rapporto intercorso tra le parti debba essere assegnata una natura diversa, salvo che la prospettazione dell’attore non risulti in modo evidente pretestuosa e artificiosamente allegata proprio al fine di operare una non consentita scelta del rito e del giudice. Anche la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa deve essere verificata in base all’originaria prospettazione contenuta nella “causa petendi” posta a fondamento della domanda attorea, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere un’apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie.

Non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, ma in quella del tribunale ordinario in composizione monocratica, la domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. e di restituzione di prestiti proposta, anche da chi non è mai stato socio, nei confronti del socio e amministratore che abbia ricevuto somme destinate a conferimenti in una costituenda s.r.l. e a finanziamenti della società: il petitum sostanziale non attiene a un rapporto societario ma a un rapporto obbligatorio tra le parti, e chi ha incassato le somme senza versarle alla società per lo scopo convenuto, e senza provarne l’impiego, è tenuto a restituirle al solvens.

Data Sentenza: 17/03/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Willelma Monterotti
Registro: RG 3885 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 20/09/2026
Massima a cura di: Leonardo Gastaldo
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