La deliberazione assunta da una cooperativa di esclusione di un socio per gravi inadempienze può essere opposta da quest’ultimo ai sensi dell’art. 2533 c.c. entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione che deve essere idonea a rendere edotto il socio delle ragioni della sanzione e consentirgli di difendersi. La società nel giudizio di opposizione resta vincolata ai fatti dedotti nella delibera che, per giustificare l’esclusione, devono essere connotati da colposità e gravità ed essere idonei ad arrecare pregiudizio alla società; in assenza di specifiche fattispecie delineate nello statuto spetterà al giudice la valutazione della specifica gravità del comportamento del socio e del concreto pregiudizio arrecato al perseguimento dello scopo sociale. In questo quadro, va considerata illegittima l’esclusione del socio che abbia reso testimonianza in un giudizio penale nei confronti del legale rappresentante della cooperativa laddove detta testimonianza non sia risultata rilevante nel giudizio e, comunque, non sia stata accertata come falsa in un giudizio di querela di falso. Di conseguenza la delibera di esclusione del socio è invalida e il rapporto mutualistico tra socio e cooperativa deve essere ripristinato ex tunc.