L’amministratore unico di s.r.l. che, in presenza di un patrimonio netto negativo risultante dai bilanci depositati e in assenza di ricapitalizzazione, non accerti il verificarsi della causa di scioglimento di cui all’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. e non limiti la gestione ai fini conservativi ai sensi dell’art. 2486 c.c., ma faccia proseguire alla società lo svolgimento dell’attività caratteristica per più esercizi [nella specie, desumibile dalle dichiarazioni IVA presentate negli anni successivi alla perdita del capitale], risponde dei danni che ne sono derivati alla società e ai creditori.
Ai sensi dell’art. 2486, comma 3, c.c., quando è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili, o i netti patrimoniali non possono essere determinati a causa della loro irregolarità, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura: l’assenza di bilanci depositati per gli esercizi successivi alla perdita del capitale e la mancata consegna al curatore dei libri contabili e sociali integrano il presupposto per l’applicazione di tale criterio, con accoglimento integrale della domanda quando il curatore abbia limitato la pretesa a un importo inferiore al deficit accertato.