Il ricorso ex art. 700 c.p.c. deve essere rigettato in caso di assenza del cd periculum in mora, consistente nel pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe ove nelle more del giudizio di merito non venga concessa l’invocata cautela atteso che, il pregiudizio lamentato consisterebbe nell’atteggiamento ostile del socio amministratore, il quale con la propria condotta ostruzionistica impedirebbe lo scioglimento della società, fondato sulle condotte tenute in violazione degli obblighi su di lui gravanti quale socio amministratore (attività compiuta in conflitto di interessi e senza adottare le misure necessarie a cautela della società).