Il diritto alla consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione della società previsto dall’art. 2476, II co., c.c., è funzionale all’esercizio del più generale potere di controllo diffuso riconosciuto al socio non amministratore ed involge la consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società nonché la facoltà del socio di estrarre copia degli stessi (sia pure a proprie spese).
Il diritto di controllo dei soci non amministratori va qualificato, invero, come diritto potestativo ed incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità extra-sociali, per arrecare pregiudizio all’attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento.
Pertanto, l’ingiustificato e perdurante impedimento frapposto all’accesso alla documentazione sociale integra la sussistenza del periculum in mora necessario per l’adozione del provvedimento di urgenza richiesto dal socio ex art. 700 c.p.c., atteso che l’esigenza di controllo di quest’ultimo rispetto alla concreta evoluzione delle vicende sociali verrebbe inevitabilmente frustrata a causa dell’attesa dei tempi del giudizio ordinario, con conseguente pregiudizio degli interessi del ricorrente derivante in via immediata dalle errate condotte gestorie della società.