Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore contro ex amministratori e sindaci compete a chi agisce provare l’esistenza del danno, il suo ammontare e il nesso causale con la condotta illecita: l’irregolare tenuta delle scritture contabili e l’inesatta rappresentazione in bilancio della situazione economico-patrimoniale integrano violazioni dei doveri degli amministratori potenzialmente idonee a fondare la responsabilità, ma non sono necessariamente produttive di danno, poiché la violazione delle regole di redazione del bilancio non determina di per sé un pregiudizio al patrimonio sociale. Tali irregolarità possono piuttosto rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite ovvero per celare la causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c. e consentire l’indebita prosecuzione dell’ordinaria attività gestoria dopo la perdita del capitale; in tal caso il danno risarcibile non è la misura del falso, ma l’effetto patrimoniale delle condotte che grazie al falso sono state occultate o consentite [nella specie, iscrizione per più esercizi di un avviamento macroscopicamente fittizio che ha celato l’integrale perdita del capitale, con prosecuzione dell’attività per un quinquennio e aggravamento del dissesto].
La transazione stipulata dal fallimento con alcuni dei coobbligati solidali comporta la riduzione del debito residuo dei condebitori rimasti in causa in misura pari alla quota ideale di responsabilità dei transigenti; la riduzione resta tuttavia assorbita quando la pretesa azionata sia stata limitata a un importo inferiore alla stessa quota ideale imputabile ai convenuti non transigenti.
La sentenza che condanna amministratori e sindaci al risarcimento del danno da aggravamento del dissesto, cagionato dalla consapevole prosecuzione dell’attività a capitale integralmente perso e resa possibile dall’iscrizione in bilancio di un avviamento fittizio, va registrata a debito ai sensi dell’art. 59, lett. d), d.p.r. n. 131/1986, poiché i fatti posti a fondamento della domanda sono astrattamente sussumibili nel reato di bancarotta semplice di cui all’art. 224, n. 2, l. fall., senza che occorra la pendenza o l’esito di un procedimento penale.