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Tribunale di Bologna, 21 Febbraio 2024, n. 764/2024

Sull’accertamento della qualità di amministratore di fatto

Tribunale di Bologna, 21 Febbraio 2024, n. 764/2024
Sull’accertamento della qualità di amministratore di fatto

La responsabilità ex art. 2476 c.c. per il compimento di atti distrattivi del patrimonio sociale effettuati dal convenuto nel periodo in cui non ricopriva più la carica di amministratore presuppone la sua qualità di amministratore di fatto, che si prefigura in capo a quel soggetto che, in assenza di qualsivoglia investitura ancorché irregolare o implicita, da parte della società, si ingerisce nella gestione sociale.

La figura dell’amministratore di fatto ricorre in presenza di elementi indicativi dell’inserimento organico e sistematico di un soggetto nella vita della società (quali, ad esempio, l’assoggettamento della società alle direttive impartite dal soggetto privo di investitura, il condizionamento esercitato da quest’ultimo sulle scelte operative, la sistematica partecipazione del soggetto alle riunioni del CdA e ancora, l’assoggettamento di tutte le decisione assunte dagli amministratori al vaglio dell’amministratore di fatto).

Non risulta sufficiente, ai fini dell’accertamento della qualità di amministratore di fatto, la circostanza che il convenuto abbia formalmente rivestito il ruolo di amministratore della società, giacché, in presenza della nomina di un diverso amministratore, l’attore dovrà allegare e dimostrare la persistenza del ruolo gestorio in capo al convenuto.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 21/02/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Silvia Romagnoli
Registro: RG 10983 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 03/05/2026
Massima a cura di: Giuseppe Russo
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