Il patto parasociale che impegna i soci a votare in assemblea contro l’eventuale proposta di intraprendere l’azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori è contrario agli art. 2392 e 2393 cod. civ., che sono norme imperative inderogabili, con conseguente nullità del patto, in quanto avente oggetto illecito (la prestazione inerente alla non votazione dell’azione di responsabilità) o comunque motivi comuni illeciti (perché la clausola mira a far prevalere l’interesse di singoli soci che si sono accordati a detrimento dell’interesse generale della società al promovimento della detta azione).
L’inserimento di un patto parasociale nullo all’interno di un contratto preliminare di compravendita di partecipazioni societarie non comporta automaticamente la nullità dell’intero contratto; spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell’assetto di interessi l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dal patto nullo, mentre è precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale all’intero contratto, a motivo del generale favore dell’ordinamento per la conservazione degli atti di autonomia negoziale (art. 1419 c.c.).