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Tribunale di Bari, 10 Luglio 2025

Sulla denunzia al tribunale ex art. 2409

Tribunale di Bari, 10 Luglio 2025
Sulla denunzia al tribunale ex art. 2409

I provvedimenti emessi a norma dell’art. 2409 c.c. sono atti di volontaria giurisdizione, privi di carattere contenzioso, in quanto volti al riassetto amministrativo e contabile della società e non alla risoluzione di interessi contrastanti. In tale quadro, la denunzia dei soci assolve soltanto alla funzione di segnalare l’esistenza di irregolarità gravi nella gestione sociale, allo scopo di consentire l’adozione di provvedimenti (che la norma definisce “cautelari” e che possono assumere il più vario contenuto) destinati al risanamento amministrativo della società, indipendentemente da qualsiasi conflitto di posizioni soggettive che al riguardo si siano venute a determinare.

 

Ai sensi dell’art. 2409 c.c., se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale oppure il collegio sindacale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Alla stregua di tale norma, i presupposti per l’accoglimento della denuncia sono dunque: a) l’esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti; b) il possibile danno alla società o ad una o più società controllate derivante dalle irregolarità nella gestione, con conseguente irrilevanza dell’eventuale danno arrecato a soci o terzi. Di contro le scelte gestionali non possono essere ricondotte nell’alveo delle “gravi irregolarità”, a meno che non risultino irragionevoli o negligenti, ovvero assunte dagli amministratori in conflitto di interessi e in pregiudizio della società da loro amministrata ed a beneficio degli interessi del socio di maggioranza o di terzi a questi legati da rapporti economici o personali. L’art. 2409 c.c. ha dunque la finalità di consentire all’autorità giudiziaria il ripristino della legalità e la regolarità della gestione, ove ricorrano le gravi irregolarità nei termini innanzi esposti, sempre che le stesse siano idonee a produrre una lesione patrimoniale per la società e che siano attuali, ossia che le stesse non si siano ancora esaurite e siano tutt’ora produttive di possibili effetti nocivi, mentre l’istituto è privo di rilievo sanzionatorio, proprio invece dell’azione di responsabilità.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 10/07/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Raffaella Simone
Registro: RVG 4073 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 06/05/2026
Massima a cura di: AVV. ALINA SAMARDINA
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