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Tribunale di Bologna, 16 Maggio 2025, n. 1252/2025

Responsabilità dell’amministratore ex art. 2476 c. 7 c.c. e principio di non contestazione

Tribunale di Bologna, 16 Maggio 2025, n. 1252/2025
Responsabilità dell’amministratore ex art. 2476 c. 7 c.c. e principio di non contestazione

L’eventuale responsabilità risarcitoria dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476, c. 7, c.c., avendo natura extracontrattuale, richiede la deduzione e la prova di una condotta dolosa o colposa dell’amministratore medesimo, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dall’attore. Nel contesto di tale azione, le differenze retributive maturate dal lavoratore non integrano, di per sé, una voce di danno risarcibile, costituendo esse il corrispettivo della prestazione lavorativa e gravando il relativo obbligo di pagamento sul datore di lavoro.

In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l’allegazione dei medesimi e, considerato che l’identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall’allegazione e dall’estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l’onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all’una o all’altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 16/05/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro: RG 16202 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 19/05/2026
Massima a cura di: Cristiano Licini
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