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Tribunale di Catanzaro, 25 Luglio 2025, n. 1686/2025

Responsabilità solidale dell’amministratore di diritto per atti di gestione dell’amministratore di fatto

Tribunale di Catanzaro, 25 Luglio 2025, n. 1686/2025
Responsabilità solidale dell’amministratore di diritto per atti di gestione dell’amministratore di fatto

L’inerzia dell’amministratore di diritto che abbia omesso le attività, anche di controllo, nei confronti del terzo che si è ingerito nell’attività gestoria, vale di per sé a fondare la sua responsabilità anche per distrazioni o sottrazioni di risorse sociali poste in essere dal terzo senza l’opposizione del soggetto che per legge è tenuto a preservare l ’integrità del patrimonio sociale e la destinazione dello stesso all’attività d’impresa. L’accettazione dell’incarico di amministratore comporta infatti l’assunzione di un generale dovere di vigilanza sull’andamento della società e di attivarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli o per attenuarne le conseguenze dannose , con la conseguenza che l’amministratore di diritto è sotto il profilo causale necessario compartecipe e sotto il profilo giuridico corresponsabile di ogni singolo atto di gestione che abbia lasciato compiere all’amministratore di fatto: ne deriva, ove quest’ultimo arrechi pregiudizio al patrimonio sociale, che la responsabilità dell’atto dannoso è ascrivibile in via solidale anche all’amministratore di diritto.

Data Sentenza: 25/07/2025
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Ottavia Urto
Registro: RG 2458 / 2016
Allegato:
Stampa Massima
Data: 14/05/2026
Massima a cura di: Luisa Della Volpe
Luisa Della Volpe

Laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Genova. Svolge la professione presso lo studio legale e tributario Pirola Pennuto Zei & Associati, nella sede di Milano.

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