Risponde verso la società ai sensi dell’art. 2407 c.c. il sindaco che, all’atto della nomina e nel corso dell’incarico, non le comunichi l’esistenza di una situazione personale che la espone a conseguenze pregiudizievoli, come la sentenza di applicazione della pena su richiesta che, per una società attiva nelle gare pubbliche, rileva tra le cause di esclusione dell’art. 80 del codice dei contratti pubblici e impone di adottare le misure previste dal suo settimo comma. L’obbligo di informativa discende dal dovere di diligenza e dal canone di buona fede che governa il rapporto organico tra la società e i sindaci, e va oltre il contenuto formale delle dichiarazioni richieste, sicché sono irrilevanti il beneficio della non menzione e l’archiviazione del procedimento penale per falso nella dichiarazione sostitutiva.
Il lucro cessante per le commesse perdute richiede la prova, anche indiziaria, dell’utilità che secondo un rigoroso giudizio di probabilità la società avrebbe conseguito, e può essere stimato sull’EBITDA della commessa, tenendo conto dell’aliunde perceptum e dei tempi per partecipare a nuove gare. La relazione del consulente tecnico che abbia acquisito documenti non sottoposti alle parti è nulla in quella parte, ma la nullità è sanata quando i documenti siano poi esaminati nel contraddittorio.
L’art. 2382 c.c., applicabile ai sindaci in forza dell’art. 2399 c.c., richiede una condanna a una pena che importi effettivamente l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi, e non opera quando la pena accessoria non sia stata applicata, come per la pena patteggiata inferiore a due anni. Non essendo il sindaco ineleggibile, l’assicuratore non può invocare l’inoperatività della garanzia per l’attività di sindaco ed è tenuto a manlevarlo, al netto dello scoperto previsto dalla polizza.