Nelle società di persone, la delibera di esclusione del socio, per la cui validità è richiesta, ex art. 2287 c.c., la maggioranza dei soci, non deve necessariamente esprimersi attraverso una delibera unitaria, né è necessario che siano consultati tutti i soci, essendo sufficiente che siano raccolte le singole volontà idonee a formare la richiesta maggioranza e che tale delibera sia comunicata al socio escluso, in modo tale che egli possa esercitare la facoltà di proporre opposizione alla delibera avanti al Tribunale.
Ai fini della sussistenza del grave inadempimento del socio ai sensi dell’art. 2286 c.c. primo comma, non è necessario che esso impedisca il raggiungimento dello scopo sociale, ma che egli con le sue azioni incida negativamente sulla situazione della società, rendendo più difficoltoso il perseguimento dei fini comuni e questo può rilevarsi sia nell’inadempimento dell’obbligo del socio di contribuire pro quota alle passività sociali sia nella condotta del socio che, dopo aver prestato per anni attività professionale in favore della società senza mai richiedere un compenso, decida di autoliquidarsi e cedere a terzi un credito professionale mai previamente rivendicato, esponendo la società – specie in situazione di crisi finanziaria – al rischio di azioni monitorie per importi non verificati o in parte prescritti.
In caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, questi ha diritto, ai sensi dell’art. 2289 c.c., a una somma di denaro che rappresenti il valore della quota; tuttavia, qualora il patrimonio netto rettificato abbia valore negativo, il valore della quota assume parimenti valore negativo e può essere portato a zero ai fini della stima, con conseguente rigetto della domanda di liquidazione.