Se è certamente vero che l’art. 2476, comma 3, c.c. riconosce al socio di s.r.l. la facoltà di esercitare l’azione sociale di responsabilità, tale previsione normativa si giustifica quale ipotesi di legittimazione straordinaria sostitutiva ex art. 81 c.p.c., ma non esclusiva. In altre parole, dunque, la s.r.l. è legittimata a far valere la responsabilità dell’amministratore in forza di legittimazione generale, in quanto titolare del diritto leso, oltre che in forza di quanto disposto dall’art. 2476, comma 1 c.c. La norma appena citata, infatti, espressamente prevede la responsabilità dell’amministratore verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’attività gestoria compiuta.
La delibera autorizzativa all’esercizio dell’azione di responsabilità dell’amministratore è prescritta ai sensi dell’art. 2393, comma 1, c.c. soltanto per l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte di una s.p.a.; difettando, per le s.r.l., norma analoga, e non essendo l’art. 2393, comma 1, c.c. richiamato dalla disciplina in materia di s.r.l., deve concludersi che non sia necessaria alcuna delibera autorizzativa per la promozione di giudizi da parte di s.r.l.
In assenza di allegazioni specifiche o di documenti da cui ricavare la data esatta delle condotte depauperative perpetrate l’azione di responsabilità non può ritenersi prescritta. Il termine quinquiennale ex art. 2949 c.c. di prescrizione dell’azione di responsabilità sociale verso amministratori, peraltro, è sospeso fino alla cessazione della loro carica, in forza di quanto previsto dall’art. 2941, co. 1, n. 7, c.c.