Il difetto di legittimazione passiva sussiste solo ove “sulla base delle allegazioni del ricorrente, risulti che la parte resistente non possa essere identificata con il soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisprudenziale”. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva nell’ambito di una causa per contraffazione di privativa industriale va rigettata allorché, dal compendio probatorio agli atti, emerga il coinvolgimento della parte che invoca tale eccezione nei flussi commerciali del prodotto in asserita contraffazione.
Le rivendicazioni di un brevetto mirano a perimetrare il diritto di esclusiva del titolare del brevetto, in modo che i terzi possano, ex ante, conoscere quale sia il prodotto o il procedimento protetto.
In virtù del criterio del c.d. triple identity test, da svolgere per valutare l’analisi circa la contraffazione per equivalenti di un brevetto, il giudice deve preliminarmente determinare l’ambito di protezione conferita dal brevetto, successivamente individuare analiticamente le singole caratteristiche del trovato, così come espressamente rivendicate nel testo brevettuale ed interpretate anche sulla base della loro descrizione e dei disegni allegati, e infine verificare se ogni elemento così rivendicato si ritrovi anche nel prodotto accusato della contraffazione anche solo per equivalenti, così intendendosi, secondo una delle possibili metodologie utilizzabili, quelle varianti del trovato che possano assolvere alla stessa funzione degli elementi propri del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via dell’inventore e pervenendo al conseguimento dello stesso risultato.