In base all’art. 2473, comma 3, c.c., è previsto che «i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del
patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’art. 1349». Quindi l’esperto nominato dal Tribunale va qualificato come “arbitratore” e la sua decisione è impugnabile nei limiti desumibili dall’articolo da ultimo richiamato.
Ai fini della nomina di un esperto, l’art. 2473 non richiede che il socio quantifichi in modo specifico il valore della quota, ma solo che sia in disaccordo con la liquidazione della stessa operata dalla società, e che abbia manifestato tale disaccordo.
L’eventuale giudizio di impugnazione della delibera di esclusione da parte del socio non costituisce ragione di sospensione del procedimento che mira alla nomina di un esperto per la valutazione richiesta.