L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, l.f. cumula in sè le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, in relazione alle quali assume contenuto inscindibile e connotazione autonoma – quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali – implicandone una modifica della legittimazione attiva, ma non dei presupposti, sicché, dipendendo da rapporti che si trovano già nel patrimonio dell’impresa al momento dell’apertura della procedura concorsuale a suo carico, e che si pongono con questa in relazione di mera occasionalità, non riguarda la formazione dello stato passivo e non è attratta alla competenza funzionale del tribunale fallimentare ex art. 21 l.f., restando soggetta a quella del tribunale delle imprese, ex art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168 del 2003, propria di tutte le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, da chiunque promosse.
Come previsto dall’art. 13 d.lgs 39/2010, l’incarico di revisione viene conferito mediante nomina dell’assemblea dei soci e ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Ai fini del calcolo della prescrizione dell’azione sociale di responsabilità esercitata dalla società (anche quando posta in essere dal curatore) avverso i revisori pertanto, non sussistendo un meccanismo legale automatico di rinnovo dell’incarico degli stessi, né un regime di prorogatio, il dies a quo coinciderà con l’ultimo giorno di espletamento del mandato a suo tempo conferito. Differentemente, invece, qualora la medesima azione sia esercitata in sostituzione dei creditori sociali, in assenza di allegazioni e prove di segno differente, deve presumersi che il danno sia divenuto percepibile soltanto alla data del fallimento, coincidendo quindi con tale, eventualmente differente, giorno il dies a quo per il calcolo della prescrizione.